-Spedizione in Regime ADR di Rifiuti Pericolosi confezionati in imballaggi NON omologati onu.

adrCome puoi fare per spedire in regime ADR dei rifiuti pericolosi in colli, non confezionati in imballaggi omologati onu?

Puoi farlo solo se segui la procedura che ti indico in questo articolo.

1) Imballaggio, Spedizione, Regime ADR, Come rispettare la normativa.

Molto spesso mi capita di intervenire , nel caso di nuovi clienti, quando il cliente ha già il materiale pronto da spedire, non è stato classificato da me, non è stato guidato da me.

Ed allora spesso accade che da una valutazione dell’analisi , il rifiuto risulta sottoposto al Regime ADR.  Ed in questo caso non ci si può assolutamente esimere dal rispetto della procedura prevista.

In altre parole è necessario verificare:

1) Idoneità dell’imballaggio

2) Etichettatura corretta

Per il punto 2 non ci sono problemi si può risolvere. Basta attaccare le etichette giuste.

Ma per l’idoneità dell’imballaggio ?

2) Se il produttore non ha imballato il rifiuto in contenitori omologati onu? Cosa deve fare?

SACCO RICONFEZIONATOSicuramente la soluzione migliore è (potendolo fare) reimballare i rifiuti in imballaggi omologati onu.

Ma oggi (a determinate condizioni), si può fare la spedizione ugualmente.

Infatti l’Italia ha recentemente  sottoscritto l’Accordo M287 che tra le varie deroghe, consente anche l’utilizzo di imballaggi scaduti o non collaudati. (In precedenza c’era già l’accordo M222 ma era scaduto nel Giugno 2015).

In altre parole tale accordo, con validità fino al 1° Agosto 2020, consente (per i soli paesi che vi hanno aderito), solamente per i rifiuti, (non per le merci),   l’utilizzo di imballaggi non omologati alle seguenti 4 condizioni:

 

2.1)Classe di pericolo bassa

I rifiuti devono appartenere a Materie del Gruppo di Imballaggio III oppure Se appartenenti al Gruppo di imballaggio II, devono rientrare in un elenco apposito di Materie.

In altre parole devono essere rifiuti con bassa pericolosità.

 

2.2)Imballaggi comunque idonei

Gli Imballaggi devono comunque rispettare i principi di base del capitolo 4.1.1 dell’ADR. Cioè siano idonei dal punto di vista di resistenza, tenuta  chiusura e stabilità, in considerazione sia del materiale contenuto sia del tipo di automezzo utilizzato.

 

2.3)Corretta Etichettatura

I colli e l’automezzo devono essere rispettivamente, etichettati e pannellati secondo il regolamento ADR.

 

2.4)Corretta dicitura sul Formulario

Sul Formulario oltre alla corretta indicazione prevista dall’ADR per quel n° Onu,  deve essere riportata anche la dicitura: “Trasporto eseguito secondo il Cap. 1.5.1.  ADR (M287)”

Questa procedura utilizzabile solo per rifiuti (non per la merce) ti consente di utilizzare imballaggi che sono idonei per la tua tipologia di rifiuto ma che magari non sono omologati onu.

Occhio però , accertati sempre di rispettare le 4 condizioni di cui sopra, perché anche in caso di un controllo postumo, se l’analisi riporta determinate caratteristiche di pericolo che prevedono la gestione del rifiuto in ADR, ed i documenti attestano che tu non hai rispettato tali prescrizioni, si tratta sempre di una violazione della norma ambientale, prevista dal D.Lgs 152/06 Art. 193 c.4.

Ma a parte le sanzioni a cui vai incontro, il principio di base che produttore ed anche tutti gli operatori devono sempre considerare , è che il trasporto rimane sempre la fase più delicata di gestione del rifiuto, perché sottoposta a tante variabili, : tipo di tragitto, modalità di carico, modalità di imballaggio, modalità di bloccaggio merce, tipologia automezzo, quantità caricata, professionalità dell’autista.

Il rispetto delle norme Ambientali e ADR ti consente di ridurre sempre al minimo possibile tutti i rischi che comunque continuano ad esistere  intorno a tutte le fasi della  gestione dei rifiuti e soprattutto intorno al trasporto.

Il rispetto delle norme Ambientali e ADR ti consente anche di uscire sempre a testa alta in caso di qualsiasi imprevisto possa succedere.

 

3) Il mio pensiero sull’ADR

In qualità di consulente ADR,  seguo la normativa ADR da 10 anni.

Mi confronto spesso con miei colleghi Consulenti e Formatori ADR.

Se devo dare un giudizio su questa Normativa, devo dire che è  la disciplina che personalmente ritengo meglio normata.

Se tutte le altre Normative si ispirassero (anche solo in parte) alle modalità utilizzate in Europa per la determinazione delle regole ADR , tutto funzionerebbe molto meglio.

Lo scopo dell’ADR è quello di ridurre il più possibile il rischio presente, durante l’esposizione acuta al pericolo (variabile per ogni materia/Classe) a cui ci si espone durante i momenti tipici del trasporto cioè:

Spedizione/Caricamento – Trasporto – e Scarico della merce.

E di mettere in grado i soccorritori di intervenire nel miglior modo possibile.

L’ADR ha il compito di disciplinare il trasporto in virtù di questi obiettivi.

Questo per salvaguardare al massimo l’incolumità delle persone e del nostro ambiente.

Sicuramente per raggiungere tali obiettivi, e soddisfare le valutazioni di tutti i pericoli relative alle varie classi, le norme riportate sono molto numerose e articolate. Si tratta sicuramente di una normativa complessa. Ma alla fine è molto chiara.

Ed il bello di questa normativa è che viene rinnovata ogni 2 anni.

Il rinnovo avviene dopo un confronto che si sviluppa appunto nell’arco dei 2 anni, a livello europeo, che considera le novità in atto per il trasporto, per nuove sostanze in circolazione, per vecchie (ma anche recenti), regole che ormai non hanno più senso e che quindi vengono sospese momentaneamente oppure anche in modo definitivo.

Questo rende la normativa ADR una disciplina chiara e sempre al passo con i tempi.

Per questo mi piace. E sono convinto che si integrerà sempre di più con la disciplina Ambientale. Anche se quest’ultima si basa su principi molto diversi. Anche La Norma ambientale ha come scopo la salvaguardia della salute e dell’ambiente, ma dal punto di vista della gestione del rischio dovuto a esposizione cronica al pericolo, (non acuto).

 

4)Quale Valutazione devi fare sempre ?

Detto questo ti voglio dare un consiglio:

Verifica le caratteristiche di pericolo dei tuoi rifiuti pericolosi.

In particolare verifica se l’analisi di classificazione eseguita in base al Reg. 1357/14 ha attribuito UNA O PIU’ delle  seguenti caratteristiche di pericolo:

HP3

HP6

HP8

HP14

Se il tuo rifiuto pericoloso riporta una o più delle precedenti caratteristiche di pericolo , automaticamente sei obbligato a valutare la relativa Classificazione ADR.  E attribuire il corretto numero ONU. (Se non applichi l’ADR devi essere in grado di giustificare il motivo).

La spedizione dei rifiuti è una fase molto importante e delicata.

 

4-fasi-rifiut-isicuri5) Perché è importante applicare un metodo garantito per la gestione interna dei tuoi rifiuti?

Personalmente ritengo, che in un’azienda che non applichi una metodologia specifica di gestione interna dei propri rifiuti (cioè non applichi ad es. il ns. Metodo “Rifiuti Sicuri”)

la spedizione rimane il punto debole di tutta la catena.

Il motivo è semplice .

Non essendoci un metodo , non si è provveduto prima (subito dopo la classificazione) a valutare se il rifiuto deve essere sottoposto o meno a regime adr e quindi alla scelta del corretto confezionamento ed etichettatura. E come conseguenza finale ci si trova a realizzare la spedizione e relativo smaltimento con imballaggi non idonei e/o non etichettati correttamente e documenti non compilati correttamente.

Mentre se la catena è organizzata bene, rispettando tutti i seguenti passaggi:

Classificazione rifiuto,

Valutazione ADR,

Scelta imballaggi ,

Etichettatura,

Gestione deposito Temporaneo ,

Gestione Registri e Formulari e Sistri,

la Spedizione e successivo Smaltimento avverranno senza nessun problema,. perché è stato tutto  organizzato prima,  subito dopo la classificazione del rifiuto.

 

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In ogni caso, mi raccomando, ricordati di lasciare un tuo commento alla fine dell’articolo.

Mi farebbe anche piacere un tuo suggerimento su qualche argomento che ti sta a cuore, che vorresti venisse approfondito.

Buoni rifiuti

P.Fabio Tamassia

ECOINDUSTRIA Srl

Sede: Via E. Curiel 19  – 46027 San Benedetto Po (MN)

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