-RIFIUTI DI MANUTENZIONE, VADEMECUM ANTI-SANZIONI

 

 Rifiuti  da   Manutenzione

Se vuoi evitare le pesanti sanzioni penali che Vigili , Polizia, Carabinieri e molti altri Enti possono sempre darti ,  leggi il nostro vademecum .  

Scoprirai quali sono le cose essenziali da fare.

La Situazione :

Uno degli argomenti su cui, quest’anno ci sono arrivate molte richieste di Informazione, riguarda le modalità di gestione dei rifiuti da attività di manutenzione .

Sono dubbi leciti, perché in ballo ci sono sanzioni molto elevate, (soprattutto penali) ed anche perché , alcune aziende molto attente e che non vogliono avere problemi a causa di scorretti comportamenti altrui,  cominciano a richiedere ai loro fornitori che effettuano attività di manutenzione ,  come gestiscono i rifiuti generati durante la manutenzione presso la loro Unità Locale.

Ho pensato bene allora di rinfrescare un nostro vademecum, fatto qualche anno fa,  che è ancora molto attuale che spiega per filo e per segno esattamente cosa devi fare se sei un azienda che esegue attività di manutenzione .

Quindi se vuoi approfondire questa tematica non esitare oltre, Leggi qui sotto  il Vademecum: 

Buona lettura

 P.S.: Dimenticavo di ricordarti che, se vuoi veramente proteggere la tua azienda, azzerando ogni rischio sanzione , e tutelando per sempre la tua immagine, puoi applicare anche tu il metodo RifiutiSicuri.

Anche Tu potrai  delegare a noi, le responsabilità della gestione di aspetti molto importanti come la gestione interna dei tuoi rifiuti industriali.  Liberando il tuo personale  da stress e responsabilità.

Potrai quindi dedicare le tue risorse  ad altri aspetti  fondamentali per la tua attività primaria, su cui (come ben sai), visto il momento altamente competitivo in cui ci troviamo oggi,  bisognerebbe concentrare il massimo delle proprie forze .

Se anche tu vuoi fare la differenza  allora contattami qui: www.rifiutisicuri.com  verificheremo insieme come posso aiutarti.

Troverai anche le testimonianze di alcuni clienti che stanno utilizzando il nostro metodo,

 

Buona Lettura .

PUOI SCARICARE IL VADEMECUM ANCHE IN VERSIONE E-BOOK :

 

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA    MANUTENZIONE “AZIENDALE”

1.INTRODUZIONE

-In  questo vademecum Non tratterò di Manutenzione delle Infrastrutture

Come noterai nel titolo, ho specificato Manutenzione “Aziendale”, per differenziarla da Manutenzione delle “Infrastrutture”,  normata in modo specifico dall’Art. 230 D.Lgs 152/06..

Per  “Infrastrutture”  si intendono  opere rilevanti per le comunicazioni e sviluppo economico, tipo,  strade, ferrovie, ponti,  fognature ,  ecc.

In generale si tratta di cantieri dai tempi lunghi , anche oltre i 6 mesi,  per questo motivo il Legislatore con l’art. 230,   consente (solo in questo caso), di scegliere una delle 3 seguenti modalità di gestione dei rifiuti prodotti e dei relativi Registri di Carico/Scarico ;

– Gestione dei rifiuti presso il cantiere, (creando un registro apposito)

– oppure presso la sede locale del Gestore dell’infrastruttura ,

-oppure presso il luogo dove viene raccolto il materiale tolto d’opera per  successiva valutazione tecnica.

 Quindi  :    Questo articolo (il 230) vale solamente per questo tipo manutenzione. Appunto Manutenzione delle Infrastrutture.  Di cui non parlerò in questo Vademecum.  

 

 

-In questo Vademecum tratterò solo di Manutenzione “Aziendale”

Come ti dicevo, in questo vademecum parlerò esclusivamente della manutenzione più diffusa , che riguarda molte piccole medie aziende e che io ho chiamato appunto “Aziendale”, come ad esempio quella  che un’azienda artigiana può fare su macchine (di sua proprietà e non), posizionate presso i propri clienti (Aziende pubbliche o private che siano).

In questo caso c’è solo l’art. 266 c. 4 che dice espressamente :

“I rifiuti provenienti da attività di manutenzione (omissis..) si considerano prodotti presso la sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”.  

Significato dell’Art. 266 c.4:

Questo significa che, per i rifiuti prodotti in cantiere esterno, il manutentore deve utilizzare il registro di Carico/Scarico che  ha già attivato presso la  sua Sede / Unità Locale.

Infatti nel Modello di Registro di carico/scarico istituito con D.M. 148 del 98 e tuttora vigente,  esiste una sezione dedicata proprio ai rifiuti prodotti fuori dalla Unità Locale.

In questa sezione, dovrà essere riportato il luogo di produzione.  

L’anno successivo nel Mud si dovrà dichiarare le quantità ritirate da ogni cantiere raggruppati per Comune .  

Con l’art. 266 c.4 il Legislatore ha voluto agevolare i manutentori, che in generale producono piccole quantità, in modo da dare loro la possibilità di raccogliere i propri rifiuti nella propria sede legale.  Ottimizzando così la gestione regolare dei rifiuti e delle relative spese .

 Ma c’è un ma!

 

 

Trasporto dei propri rifiuti

Per fare questo trasporto il manutentore, come qualsiasi produttore di rifiuti che  voglia eseguire il trasporto dei propri rifiuti, deve obbligatoriamente essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella Sezione Semplificata 2 bis .

In caso contrario il rischio è di incorrere in Trasporto illecito di rifiuti che l’art. 258 c.4 punisce severamente con  Sanzione penale fino a 2 anni di reclusione.

 

Quantità trasportabili

In ogni caso ricorda che anche in presenza di regolare Iscrizione alla Cat. 2 bis, per i soli rifiuti pericolosi non potrai superare la quantità di 30 Kg o 30 lt al giorno. Per i rifiuti non pericolosi invece non esiste alcun limite.

 

Modalità Tempi e Quantità di Rifiuti da detenere nel Proprio Deposito Temporaneo

-Le modalità di confezionamento

Il manutentore, tranne che (in caso di preaccordi) , al punto 1.1, del 1° caso,  (enunciato di seguito), sarà sempre, responsabile del confezionamento dei rifiuti prodotti dalla propria attività. Quindi dovrà fare attenzione ad utilizzare imballaggi idonei ad evitare la dispersione aerea (in caso di rifiuti solidi o solido/polverulenti) e il percolamento/gocciolamento (in caso di rifiuti liquidi o fangosi).

Inoltre dovrà avere cura di etichettare correttamente i colli, attribuendo il CER corretto e tutte le altre informazioni di caratterizzazione del rifiuto (stato fisico, caratteristiche di pericolo, valutazione ADR), e mantenere la tracciabilità di ogni sua valutazione.

-Gestione rifiuti successiva alla presa in carico

Dal momento della presa in carico (registrazione sul registro di carico/scarico), si attiva il deposito temporaneo dei rifiuti;

Da quel momento, questi devono essere avviati allo smaltimento tramite trasportatore e smaltitore autorizzato secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del manutentore (produttore/detentore dei rifiuti):

– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

– in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Se vuoi avere i riferimenti normativi su cui approfondire le tue valutazioni su Modalità Tempi e Quantità,  di seguito  ti indico tutte le Norme di Riferimento :

 D.Lgs 152/06 agli Art.183, Art.184, Art.187; e  Delib. Del 27-07-84 Art. 4.1.1, Art. 4.1.2, Art. 4.1.3, Art. 4.1.4, Art. 4.1.5, Art. 4.1.6.

Vista la complessità dell’argomento non entrerò nel merito, articolo per articolo , anche perché  puoi già trovare la valutazione di ogni Articolo  nella nostra “Guida dei 12 Punti”, che puoi scaricare gratuitamente dal nostro blog: www.eco-industria.com

 

 

2.REGOLE GENERALI

Riassumendo considera, come minimo,   le seguenti 5 Regole di base:

 

REGOLA N° 1 :   ISCRIZIONE ALBO

SE PRODUCI RIFIUTI DI MANUTENZIONE E LI TRASPORTI PRESSO LA TUA SEDE, DEVI ISCRIVERTI ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI CAT. 2 BIS.

In questo modo potrai evitare il rischio di una denuncia penale per trasporto abusivo di rifiuti.

 

 

REGOLA N° 2:  FORMULARIO

Il documento da usare durante il trasporto dei rifiuti di manutenzione  non viene specificato dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) quindi si ritiene che si debba usare il formulario regolarmente vidimato. Come un normale trasporto di rifiuti.

L’unica differenza rispetto agli altri trasporti è che in questo caso il manutentore risulterà contemporaneamente  : Produttore, Trasportatore e Destinatario.

 

 

REGOLA N° 3 : QUANITA’ MASSIMA TRASPORTABILE RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti pericolosi non possono essere trasportati in quantità superiore ai 30 Kg o 30 lt al giorno.

 

 

REGOLA N°4: ACCORDI SCRITTI

Nei tuoi contratti di manutenzione, se puoi, cerca di specificare a chi spetterà l’onere della gestione dei rifiuti prodotti durante le tue attività di manutenzione.

 

 

REGOLA N°5: MODALITA’ DI GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO

Leggi la mia  “GUIDA DEI 12 PUNTI” scaricandola dal ns. blog: www.eco-industria.com

(Attenzione : Scaricandola ti iscriverai alla nostra news-letter periodica)

 

 

 

3.LE CASISTICHE POSSIBILI

Per fare in modo che le aziende che fanno attività di manutenzione, sappiano come comportarsi con i loro interlocutori e attuino in modo corretto la gestione dei rifiuti provenienti appunto dalla loro attività di manutenzione, abbiamo previsto nella pagina successiva  4 casistiche possibili.

Prima di passare alle 4 casistiche , per capire bene le responsabilità specifiche, voglio chiarire bene il significato di alcune definizioni  più usate:

 

Significato di Attività di Manutenzione generica:

L’attività di manutenzione generica a cui vogliamo fare riferimento in questo vademecum può essere definita come segue:

Per quanto riguarda il termine manutenzione si intende “il complesso delle operazioni necessarie a conservare la funzionalità ed efficienza”.  La definizione non ha riferimenti specifici in quanto adattabile a qualsiasi opera umana, mobile, immobile  (macchine impianti edifici ecc.) che necessiti di interventi manutentivi periodici , programmati o straordinari, con l’intento di conservare o ripristinare funzionalità ed efficienza di un bene.

Con il termine attività si intende “Attività di impresa”.

 

 

Significato di Produttore di rifiuti:

Il “Produttore di rifiuti” viene definito dal D.Lgs 152/2006 art. 183 c.1 f)  come : “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”.

 

  

Significato di Detentore di rifiuti:

Il “Detentore” viene definito dal D.Lgs 152/2006 art. 183 c.1 h)  come : “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”(Articolo così sostituito dal D.Lgs 205 /2010)

L’interpretazione del significato del termine “possesso” fa da spartiacque tra 2 linee di pensiero.

-La valutazione strettamente giuridica del termine induce a ritenere che il legislatore , per possesso  intenda proprietà del rifiuto, e non semplice detenzione.

In questo modo renderebbe difficile configurare nel detentore ufficiale,  colui che esegue una semplice detenzione senza possesso giuridico del bene.

Alla luce di quanto sopra emerge che tendenzialmente il manutentore , la cui attività di manutenzione ha prodotto i rifiuti, è da considerarsi il produttore dei rifiuti stessi. E quindi ha sempre la responsabilità totale della gestione degli stessi.

-Tuttavia, considerando che il cliente che ha chiesto la manutenzione, possa in un unico caso, configurarsi come detentore, riteniamo che possa esistere appunto un’unica eccezione, giustificata da precisi preaccordi scritti.

 

 

 

 

Di seguito elenchiamo le 4 casistiche. 

  • CASO 1:
    • manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente)
    • beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente

 

  • CASO 2:
    • manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente)
    • beni oggetto di manutenzione a noleggio cioè di proprietà del manutentore

 

  • CASO 3:
    • manutenzione interna (effettuata presso gli stabili del manutentore)
    • beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente

 

  • CASO 4:
    • manutenzione interna (effettuata presso gli stabili del manutentore)
    • beni oggetto di manutenzione in noleggio cioè di proprietà del manutentore

 

In ognuna di queste situazioni è bene che il manutentore sappia esattamente come comportarsi dal punto di vista della gestione dei rifiuti prodotti dalla loro attività e dal punto di vista della:

  • gestione burocratica (presa in carico del rifiuto)
  • gestione logistica (trasporto del rifiuto)

Andiamo ora ad esaminare, per ognuno dei 4 casi di cui sopra, le differenze comportamentali da tenere per la gestione del rifiuto dal punto di vista burocratico e dal punto di vista del trasporto.


 1) CASO 1.

MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL CLIENTE)

BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE

 Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

 

 

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

DETENTORE del rifiuto: produttore del rifiuto o il Cliente che è il proprietario del bene.

 

1.1) Il Cliente decide di prendere in carico il rifiuto

In questo caso il cliente si configura come detentore del rifiuto(art. 183 comma 1 h).

Il Cliente, in quanto detentore del rifiuto può prendere in carico il rifiuto e provvedere da se alla gestione dello stesso con conseguente conferimento a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs 152/2006. 

  • Classificazione (a chi compete?)

A carico del produttore rimarrà la responsabilità della classificazione/caratterizzazione del rifiuto e del relativo confezionamento ed etichettatura.

  

1.2) Il manutentore deve farsi carico del rifiuto (Se il cliente non decide di prenderlo in carico lui)

In questo caso il MANUTENTORE si configura come produttore del rifiuto (art. 266 comma 4 del D.lgs 152/06).

Il manutentore in quanto produttore del rifiuto deve farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito di rifiuti temporaneo oppure presso terzo impianto autorizzato,, a meno che il cliente non chieda esplicitamente di gestire autonomamente il rifiuto.

 

1.2.1) Trasporto del Rifiuto

Il trasporto del rifiuto dal sito del cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Vedi art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06).

Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto in conto proprio (Vedi art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06.

 

Documento di accompagnamento del rifiuto: Formulario di identificazione

 

1.2.2) Limiti quantitativi per il trasporto

Se il rifiuto è classificato come Non Pericoloso non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio.

Se il rifiuto è classificato come pericoloso le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i 30 chilogrammi o 30 litri giorno.

 

1.2.3) Limiti temporali per la presa in carico

Il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb)

del D. Lgs. 152/06 e registrato entro 10 giorni lavorativi o sul registro di carico scarico rifiuti cartaceo..

 

Importante: è implicito comunque che la decisione dell’assunzione della responsabilità di gestione del rifiuto avvenga con formula chiara, scritta, prima dell’inizio dell’attività di manutenzione, a prescindere da chi si assumerà l’incarico.

  

  1. CASO 2.

MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL CLIENTE)

BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE A NOLEGGIO CIOÈ DI PROPRIETÀ DEL MANUTENTORE.

 Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

 

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione che è il proprietario del bene.

2.1) Il cliente non può prendersi in carico il rifiuto

  In questo caso il Cliente non si configura come DETENTORE del rifiuto.

Quindi,

– Il cliente, non essendo né detentore né produttore del rifiuto, non può prendere in carico il rifiuto.

  

2.2) Il manutentore deve farsi carico del rifiuto

In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo o conferimento presso

smaltitore autorizzato (art. 266 comma 4 del D.lgs 152/06).

 

2.2.1) Trasporto del Rifiuto

Il trasporto del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in CONTO PROPRIO (vedi art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06).

 

Documento di accompagnamento del rifiuto: Formulario di identificazione

 

2.2.2) Limiti quantitativi per il trasporto

Se il rifiuto è classificato come non pericoloso non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio.

Se il rifiuto è classificato come pericoloso le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

 

2.2.3) Limiti temporali per la presa in carico

Il destinatario è la sede del manutentore, il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb del D.Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni lavorativi o sul registro di carico/scarico .

 Importante: Anche in questo caso è comunque consigliabile una scrittura tra le parti che comprovi l’esistenza di un intervento di manutenzione. Sarà un documento importante da allegare a formulario o scheda sistri da utilizzare durante il tragitto dal cliente alla sede del Manutentore.

   

  1. CASO 3.

MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL MANUTENTORE)

BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETA’ DEL CLIENTE.

 Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostitutive od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

 

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

 

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

 

3.1) Il cliente non può prendersi in carico il rifiuto

 

3.2) Il manutentore deve farsi carico del rifiuto

  In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico del conferimento del rifiuto.

 

3.2.1) Trasporto del Rifiuto

Il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto lavorazione.

 

3.2.2) Limiti temporali per la presa in carico

Dopo aver effettuato l’attività di manutenzione sul bene di proprietà del Cliente si ha la produzione di scarti, i rifiuti prodotti dalle manutenzioni devono essere caricati entro 10 giorni lavorativi o sul registro di carico e scarico.

  

  1. CASO 4.

MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL MANUTENTORE)

BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE IN NOLEGGIO CIOE’ DI PROPRIETA’ DEL MANUTENTORE.

 Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite ecc. ) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

 Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

 

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

 4.1) Il cliente non può prendersi in carico il rifiuto

 Il Cliente non essendo né detentore né produttore del rifiuto, non può prendere in carico il rifiuto e provvedere da sé alla gestione dello stesso.

 

 4.2) Il manutentore deve farsi carico del rifiuto

In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico del conferimento del rifiuto.

 

4.2.1) Trasporto del Rifiuto

Il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto lavorazione.

 

4.2.2) Limiti temporali per la presa in carico

Dopo aver effettuato l’attività di manutenzione i rifiuti devono essere caricati entro 10 giorni lavorativi o sul registro di carico e scarico

 

 

4.SANZIONI:

 Per avere una giusta dimensione dei rischi che si corrono, non adempiendo alle prescrizioni delle pagine precedenti, indico di seguito le principali sanzioni previste:

SANZIONE PER MANCATA ISCRIZIONE ALBO GESTORI (Sezione semplificata)

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti da Manutenzione , l’infrazione più frequente ed anche più pesante  riguarda sicuramente il trasporto senza la prescritta Iscrizione all’Albo Gestori per il trasporto in c/proprio dei propri rifiuti. (Art. 212 c.8 D.Lgs 152/06)

In questo caso si configura il reato di Gestione Illecita dei rifiuti con denuncia penale che prevede  fino a 2 anni di reclusione,  come previsti dall’Art 256:

Art. 256: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

SANZIONE PER ASSENZA DEL FORMULARIO

L’assenza del formulario è un infrazione che in base all’Art. 258 c.4, prevede una sanzione da € 1600,00 a € 9300,00.

Art. 258: Le imprese che (omissis…) effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193 ovvero indicano sul formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa e pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento  euro.  (omissis…)

 

ERRATA CLASSIFICAZIONE

L’errata classificazione , capita spesso in varie realtà, non solamente nei rifiuti di manutenzione.

E’ un aspetto molto importante alla base di tutta la filiera per la gestione del rifiuto.

E quindi va fatta seguendo un preciso schema , tenendo traccia anche di tutto il processo seguito per arrivare alla classificazione del rifiuto.

Un errata classificazione è un reato molto grave sanzionato dall. Art. 258 c.4 che la stessa pesantezza della gestione illecita dei rifiuti:

 

Art. 258 c.4:

(… omissis) si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale (reclusione fino a 2 anni), a chi nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti , fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

5.CONCLUSIONI

Per riepilogare brevemente, quanto detto sopra, tieni presente le seguenti indicazioni principali: :

Se produci rifiuti da attività di manutenzione,  devi fare 2 cose fondamentali che costano relativamente poco e ti possono mettere al riparo da alcune brutte sorprese:

  • Iscriviti All’Albo Gestori Rifiuti Cat. 2 Bis (in  base all’Art. 212  c.8)
  • Definisci sempre in modo chiaro, quando fai il contratto di assistenza, a chi competerà la gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione. Seguendo le indicazioni delle 4 casistiche del Capitolo 2 di questo Vademecum.

Se competerà a te,  poi dovrai attivarti per seguire le normali procedure di gestione per la tracciabilità della movimentazione dei rifiuti  :

  • Formulari ,
  • Registri di carico scarico,
  • Mud.

Questo ti metterà quasi completamente,  al riparo da Denunce Penali , e Sanzioni molto salate,

Ovviamente  rimangono sempre tutte le altre responsabilità sui 4 aspetti di base

  • Classificazione Ambientale e ADR , (Controllo Aggiornamento e Gestione)
  • Gestione Deposito Temporaneo (Tempi, Modalità, e Quantità, Controllo e Gestione)
  • Gestione dei Registri di Carico/Scarico (Tempi e Modalità, Aggiornamento e Gestione)
  • Uscita Rifiuti (Controllo e Gestione)

Per avere la certezza di essere sempre al riparo  da Sanzioni e Denunce penali,  o di non dovere impazzire e perdere tutto quel tempo a cercare o mettere a punto i documenti per evitare eventuali non conformità durante una verifica per il Rilascio o Rinnovo della certificazione Iso 14001  e ottenere quindi con il massimo Relax la totale protezione dell’immagine della tua azienda, devi sempre avere sotto Controllo Totale e Continuo i 4 aspetti sopramenzionati,

L’unico modo per farlo in modo totale e continuo, è attivare la nostra Gestione Controllata con il nostro metodo RifiutiSicuri .

Per approfondire fissa un appuntamento con un nostro consulente.

Contattaci al numero verde : 800 660 568

oppure lascia i tuoi dati qui:   www.rifiutisicuri.com

 

6.ORA TOCCA A TE:

Abbiamo ultimato il Vademecum ,  spero sia stato esauriente e soprattutto chiaro.

Per questo ti chiedo di lasciare le tue impressioni qui sotto in modo da aiutarci a migliorare sempre di più la ns. comunicazione e fare in modo che le aziende che producono rifiuti, e i consulenti che vogliono specializzarsi in tema  rifiuti possano accedere alle informazioni basilari per impostare una corretta gestione rifiuti all’interno rispettivamente  della loro azienda o delle aziende dei loro clienti.

E nel caso che tu voglia essere guidato e applicare un metodo completo per  proteggere al massimo la tua azienda, azzerando ogni rischio sanzione , e tutelando per sempre la tua immagine, puoi applicare anche tu il metodo RifiutiSicuri.

Potrai così  delegare a noi, le responsabilità della gestione di aspetti molto importanti come la gestione interna dei tuoi rifiuti industriali.

Seguendo correttamente il ns. percorso potrai ottenere la ns. certificazione :

Che ti distinguerà come azienda sensibile alla tematica rifiuti.

Che ti distinguerà come azienda che rispetta  la normativa e l’ambiente non solo sulla carta ma anche nella realtà.

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Buoni Rifiuti

 

P.Fabio Tamassia

 

ECOINDUSTRIA Srl

Sede: Via E. Curiel 19  – 46027 San Benedetto Po (MN)

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