Quali cambiamenti dopo il 31-05-2015, per la Classificazione dei rifiuti ? Conosci i rischi di un’errata o assente classificazione /caratterizzazione dei tuoi rifiuti?
Se vuoi essere al corrente del cambiamento in corso, e conoscere cosa si intende per “Tracciabilità documentale”, leggi di seguito.
NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DAL 1° GIUGNO 2015
1) LE NOVITA’ DAL 1° Giugno 2015
Come ti ho già accennato negli ultimi articoli sulla classificazione, a far data dal 1° giugno 2015 si applicheranno:
-il nuovo Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14 e
-la Decisione 955 del 18-12-2014.
Entrambi apporteranno modifiche significative, all’All. D ed anche all’All. I della parte IV del D.Lgs 152/2006.
-Lallegato D è praticamente l’elenco dei CER applicabili
-L’Allegato I è il riferimento per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
In particolare i cambiamenti rilevanti sono 2:
1° CAMBIAMENTO
Dal 1° Giugno vi sarà l’entrata in vigore delle Nuove caratteristiche di pericolo, la cui determinazione, per certi aspetti, si baserà su principi completamente diversi dai precedenti.
Anche la sigla verrà modificata. Si indicheranno con HP (al posto di H).
In sostanza dal 1° Giugno queste saranno le nuove definizioni delle nuove caratteristiche di pericolo:
HP1 esplosivo
HP2 comburente
HP3 infiammabile
HP4 irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari
HP5 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione
HP6 tossicità acuta
HP7 cancerogeno
HP8 corrosivo
HP9 infettivo
HP10 tossico per la riproduzione
HP11 mutageno
HP12 liberazione di gas a tossicità acuta
HP13 sensibilizzante
HP14 ecotossico
HP15 rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
Per entrare nel dettaglio Vai a vedere il Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14 con tutti i dettagli delle caratteristiche di pericolo.
Le nuove caratteristiche di pericolo verranno identificate con altrettanti nuovi pittogrammi.
I principi di riferimento saranno gli stessi del Regolamento Europeo1272/2008 sulla classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. (cosidetto CLP).
2° CAMBIAMENTO
Il secondo cambiamento riguarda l’introduzione di nuovi codici cer e la variazione di alcuni codici cer.
I nuovi codici inseriti Non sono molti ma ci sono.
010310* Fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307*
070217 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216*
160307 Mercurio metallico
190308 Mercurio parzialmente stabilizzato
Inoltre è cambiata anche la descrizione di altri Cer già presenti nell’elenco attualmente in vigore.
I cambiamenti effettuati vanno dalla semplice aggiunta di una virgola alla modifica o inserimento di sostantivi , che in alcuni casi cambiano completamente il significato del codice. Ad esempio Il gruppo 12 è tra i gruppi che hanno subito il rimaneggiamento più consistente.
Entrando ancora più nello specifico, ai rifiuti a cui è stato attribuito il cer 120117, dal 1° giugno, se non provengono esplicitamente da un processo di sabbiatura, devono essere ricodificati.
E’ quindi necessario rivalutare tutti i codici dei propri rifiuti, facendo estrema attenzione anche alle piccole variazioni che ha fatto il legislatore.
Puoi vedere tutti i nuovi codici cer (con indicate tutte le variazioni avvenute) sul nostro portale a questo link: I NUOVI CODICI CER DAL 1° GIUGNO 2015
Per un confronto, i vecchi puoi rivederli qui: I VECCHI CODICI CER IN BASE A DEC. 2000/532/CE
Sull’ elenco dei nuovi CER, potrai notare , evidenziate in giallo, anche tutte le modifiche effettuate dal nuovo Regolamento.
PROBLEMA:
Il grosso problema è che non è previsto nessun periodo transitorio. Cioè fino alle ore 23,59 del 31-05 valgono le vecchie caratteristiche di pericolo H. Dalle ore 00:00 del 01-06 entrano in vigore le nuove caratteristiche HP.
Quindi dal 1° Giugno chi non ha classificato correttamente i propri rifiuti in base alle nuove normative che entreranno in vigore dal 1° Giugno, potrà incorrere in sanzione.
Ai fini pratici le conseguenze più significative del provvedimento sono la completa scomparsa delle frasi di rischio con cui abbiamo familiarizzato per lungo tempo e alcune significative variazioni nelle concentrazioni limite di alcune molecole che possono rendere pericoloso un rifiuto.
Accadrà sicuramente che qualche rifiuto , precedentemente classificato come non pericoloso , riclassificato sulla base del nuovo regolamento, risulti pericoloso.
2) Perché è importante la classificazione/caratterizzazione dei tuoi rifiuti?
Al contrario di quello che si possa pensare è proprio la fase di identificazione del rifiuto (classificazione e caratterizzazione) che deve essere valutata con estrema attenzione, perché è da quella fase che poi prende corpo tutta la filiera della gestione dei tuoi rifiuti.
Confezionamento, Etichettatura, Stoccaggio, Registrazione sul Registro di C/S, Documenti per Trasporto e, soprattutto, Smaltimento in sito idoneo.
Un errore commesso nella fase di classificazione e caratterizzazione rifiuto, verrebbe trascinato in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente rilevato nella fase di controllo, che l’Ente di controllo potrebbe effettuare o presso la tua azienda oppure, (avvenimento molto frequente), durante un controllo di routine presso il tuo smaltitore poco attento e poi a cascata risalire a te.
Magari fino ad ora non hai mai avuto problemi. Nessuno ha mai controllato. Magari ti andrà bene anche in futuro. Te lo auguro. Ma se dovesse succedere? Basta una volta. Basta che venga rilevato l’errore una volta.
E una volta rilevato l’errore, s’innescherebbero tutte quelle azioni giudiziarie (verbale, sanzioni amministrative e a volte anche penali, consulenze supplementari, eventuali ricorsi da valutare con il legale) ed altri effetti collaterali inevitabili (stress, danno all’immagine della tua azienda) che comporterebbero lo spreco di ulteriore denaro e soprattutto, come sappiamo bene tutti, ma molto spesso ce ne dimentichiamo, lo spreco del bene più prezioso al mondo, che è il “tempo”.
Il tempo che non torna più indietro, e che per consentire la massima resa della tua azienda, dovresti dedicare solamente all’ottimizzazione dei processi fondamentali per la competitività della tua azienda. E che invece sei costretto ad utilizzare per risolvere questi problemi, che con l’assistenza giusta potevi tranquillamente prevenire.
3) Quali sanzioni sono previste per mancata o errata Classificazione/Caratterizzazione dei tuoi rifiuti?
La sanzione per questo tipo di reato, non ha limiti. Nel senso che può arrivare a cifre gigantesche.
Il cambiamento consistente sulle sanzioni parte dal 2011.
(Un altro pesante cambiamento sanzionatorio è appena stato legiferato in questi giorni dal governo che inserisce sanzioni penali molto pesanti per alcuni reati ambientali, ma di questo parlerò più avanti, in un prossimo articolo)
D.Lgs 231, dal 2011 riguarda anche tutti gli aspetti ambientali.
Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore Il D.Lgs 121/2011 che aggiungendo l’articolo 25 undicies al D.Lgs 231/2001, ha messo sotto il regime sanzionatorio del D.Lgs 231 anche i reati ambientali e quindi anche i reati sulla Gestione dei rifiuti.
In poche parole, Il D.Lgs 231/2001 considera che alcuni reati (dal 2011 appunto anche quelli ambientali), siano riconducibili ad un difetto organizzativo dell’Impresa.
E quindi prevede la sanzione anche verso i Soci dell’Azienda, e non più solamente alla persona fisica/amministratore che materialmente ha commesso l’illecito.
Il motivo è facile da intuire. E cioè che se il reato ha portato ad un arricchimento o ad una minor spesa della società, il giudice viene messo in condizioni di potere aggredire il patrimonio dei soci.
Quindi se consideriamo il reato di:
Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),
-L’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni.
-E il D.Lgs 231 con:
Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 la massima è di € 387.250,00.
Se ti sono venuti i capelli dritti, calmati un attimo perché c’è un altro problema. Ancora più grave.
Ti sei calmato?
O.K.
Come ti dicevo, l’altro problema deriva dal fatto, che se hai sbagliato la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potresti avere affidato il tuo rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati. Quindi…
Si potrebbe configurare anche il reato di:
Gestione illecita di rifiuti
-L’art 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni, E sanz. Amministrativa fino a 26.000 €
-E il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote.
(che significa ancora da € 38.700 a € 387.250,00)
Le potenziali sanzioni potrebbero essere queste. Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi non sono identificabili, ma potrebbero essere veramente incalcolabili.
Si, caro amico, queste sono le cifre che girano.
Ora io non so se tu sei organizzato a tal punto da avere sotto controllo questi aspetti e tutti gli altri che gravitano intorno alla gestione dei rifiuti. Se lo sei ti faccio i miei complimenti.
Nel caso tu non lo sia, è importante scegliere degli esperti che ti guidino nella gestione dei tuoi rifiuti.
Classificare e Caratterizzare correttamente ed in modo tracciabile, i tuoi rifiuti , significa non avere problemi.
Certamente non sono valutazioni che devi fare tu, ma seguendo i nostri consigli avrai almeno gli strumenti per stabilire se i tuoi interlocutori in tema rifiuti sono competenti e ti consentono di dormire sonni tranquilli.
4) Cosa devi fare per avere un minimo di “tracciabilità” documentale? (oppure cosa devi accertare che sia stato fatto)
Sono in particolare 2 le cose importanti da fare:
Primo:
La prima cosa (la più importante) è accertarsi che sia stata compilata una Scheda Descrittiva del rifiuto. Tale scheda (tra i vari dati identificativi del rifiuto) deve comprendere in particolare dettagliatamente:
-Processo Produttivo specifico del singolo rifiuto
-Elenco delle materie prime che hanno contribuito alla formazione del rifiuto
-Per ogni materia prima indicata dovrà essere allegata la relativa scheda di sicurezza
La scheda fungerà da Carta d’identità del rifiuto e sarà la base per la dimostrazione di tutte le valutazioni eseguite per la corretta classificazione del rifiuto. Se non ne hai già una tu, puoi utilizzare la nostra. La trovi qui: Documenti
Secondo:
Per la più approfondita valutazione del rifiuto e della sua composizione , a questo punto, oltre alla Scheda di cui sopra, per la maggior parte dei rifiuti (soprattutto per i codici non pericolosi cosiddetti a specchio ed anche per l’attribuzione delle corrette caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi) sarà indispensabile per la valutazione del superamento o meno dei valori soglia dei vari parametri, procedere con il campionamento a norma Uni 10802 del rifiuto e con l’esecuzione della relativa analisi di classificazione/caratterizzazione .
Ho rimarcato il campionamento a norma Uni 10802, perché in assenza di un campionamento corretto, l’analisi vale poco o niente.
Per alcuni rifiuti, potrà essere sufficiente la valutazione delle schede di sicurezza della o delle materie prime utilizzate nel processo produttivo, (tenendo sempre in considerazione che spesso la scheda di sicurezza, soprattutto se riguarda una miscela, non contiene tutte le informazioni su tutti i composti contenuti) . Quindi occhio!!
Anche nel caso della semplice valutazione delle schede di sicurezza, dovrà comunque esservi traccia di un Certificato che attesti quali schede di sicurezza sono state valutate ed in che modo sono state valutate.
In ogni caso andranno sempre tenute presenti le importanti informazioni della scheda descrittiva del primo passaggio.
Ecco, questi sono i passaggi che devi fare per ogni rifiuto.
In ogni caso tieni sempre presente che se non vuoi avere problemi e soprattutto pensieri, puoi scegliere il nostro Sistema Completo, di Gestione Rifiuti, testato da più di 10 anni e garantito dalla garanzia soddisfatti o rimborsati.
Chi può darti indicazioni rispetto alla validità del nostro sistema?:
Vai a vedere le testimonianze di alcuni nostri clienti.
Le potrai vedere a questo link: TESTIMONIANZE
Per il resto , continua a stare collegato con noi , ti terremo informato per tutte le novità (che saranno parecchie) che ruoteranno intorno a Rifiuti e Sistri , per i prossimi mesi e anni.
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E ricordati, anche tu puoi contribuire a cambiare in meglio ciò che ci circonda.
Aiutaci a diffondere la corretta gestione dei rifiuti, non solo nel rispetto della normativa ma soprattutto nel rispetto del nostro ambiente.
Ricordati di lasciare un tuo commento.
Un saluto cordiale.
P.Fabio Tamassia
ECOINDUSTRIA Srl
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ottimo aiuto
Grazie Francesco . Mi fa piacere il tuo FeedBack.
Fabio
Informativa molto importante
Ciao Ale. Grazie del riscontro.
A presto.
Ottimo lavoro!
Grazie!
Grazie a te per il Feedback.
Grazie per aver condiviso le sue preziose considerazioni
Mi fa piacere che tu abbia condiviso Paolo.
Ciao.
Un ottimo articolo!
E’ sempre utile vedere i punti chiave di un argomento elencati in questo modo.
Sopratutto se si tratta di argomenti delicati come quello della classificazione, dove comprendere al meglio le varie regole, sigle, ecc… diventa fondamentale
Grazie Mattia, i feedback ci fanno sempre piacere. E Hai colto nel segno. Il NS. intento è proprio quello. Cercare di rendere agevole e comprensibile (per quanto possibile) un argomento così complesso come la Disciplina che regola la gestione dei Rifiuti. Soprattutto in un periodo di transizione tra una norma e l’altra come quello attuale. Continua a seguirci.
Fabio
Salve, ma per il CER 15 01 06 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E 17 01 03 MATTONELLE E CERAMICHE CI VOGLIONO LE ANALISI?
Buongiorno Antonio.
Per la obbligatorietà delle analisi il discorso è complesso.
Bisogna valutare per quale motivo dovrebbero essere fatte.
Per la conferma della non pericolosità del rifiuto ? Oppure per la Valutazione della corretta Destinazione del rifiuto?
Sono entrambi aspetti molto importanti, che presuppongono responsabilità anche di tipo penale in caso di errata valutazione.
Quindi senza conoscere il caso specifico è impossibile dare una risposta esauriente.
In ogni caso , per approfondire e capire meglio come approcciarsi nel modo corretto alla necessità delle analisi di classificazione e/o caratterizzazione è bene avere chiaro tutto il quadro normativo.
Per ogni approfondimento in merito, la invito a leggere i miei 4 articoli Analisi di Classificazione Parte 1^, Parte 2^, Parte 3^ Parte 4^.
Che può trovare a questo link : https://www.eco-industria.com/category/classificazione-caratterizzazione/
Un saluto cordiale
Fabio