Sei un Produttore di Rifiuti pericolosi in ADR ? Scopri i nuovi adempimenti ADR in vigore dal 21-09-2023 e come evitare la sanzione fino a 48.000 €
Dal 21-09-2023 per chi è esentato dalla nomina del Consulente ADR, vige l’obbligo della tenuta del Registro ADR. Inoltre si riducono ulteriormente i casi di Esenzione dalla Nomina del Consulente ADR.
Leggi di seguito tutte le nuove prescrizioni:
Durante l’ultimo corso tenuto abbiamo affrontato anche le ultime novità in tema di gestione Rifiuti sottoposti al Regime ADR.
Infatti dal 01-01-2023 anche gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR sono soggetti alla nomina del Consulente ADR. E dal 21-09-2023 è entrato in vigore il Decreto Infrastrutture del 07-08-23 (pubblicato sulla G.U. il 20-09-23), che modifica in modo sostanziale le modalità di gestione di merci e rifiuti rientranti nella disciplina ADR e le relative casistiche di Esonero dalla Nomina del Consulente ADR, (prima normate dal D.M. del 04-07-2000 ora abrogato)
Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato :
1) Decreto Infrastrutture 07-08-2023
«Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di Nomina del Consulente ADR. – E Abrogazione D.M. 04-07-2000»
Come indicato nel titolo qui sopra , il decreto definisce 2 cose :
1.1) Definisce le condizioni in cui le imprese che fanno attività di Spedizione o Trasporto o di Imballaggio, Carico , Riempimento o anche Scarico di merci e rifiuti pericolosi , sono esentate dalla nomina del Consulente ADR.
1.2) Definisce , in caso di esonero dalla Nomina del Consulente , vari obblighi tra cui (novità), l’obbligo di tenuta e aggiornamento di un Registro ADR in cui annotare tutti i movimenti ADR dell’Anno solare riportando dati ben specifici, da conservare per 5 anni per gli Enti di Controllo.
Andiamo ad esaminare gli articoli specifici per capire chi è esentato e se lo è quali sono tutte le prescrizioni da seguire:
2) Casi di esenzione dalla Nomina e Prescrizioni
2.1) Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
Art. 3 : Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
In sostanza questo articolo dice:
Per tutti i trasporti eseguiti in regime di esenzione totale dall’adr, secondo i capitoli 3.3, 3.4, 3.5 dell’ADR, le aziende sono esonerate dalla nomina del consulente e non hanno altre prescrizioni (a parte le prescrizioni standard sempre presenti quali : Tracciabilità della Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura a norma, DDT, Formazione obbligatoria del personale)
Per entrare più nel merito di queste casistiche, va detto che sono più frequenti nell’ambito della spedizione di merci, molto più raramente nella spedizione di rifiuti.
In pratica il capitolo 3.3 dell’ADR, riguarda alcune disposizioni speciali che possono essere previste per alcune materie imballate in modo particolare oppure con caratteristiche di pericolosità ridotta.
Sono casi molto particolari. Ad esempio la materia: Policlorodifenili Liquidi UN3432 ha la Disposizione Speciale 302 che dice : 302:“Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR quando la loro concentrazione non supera 50 mg/kg.”.
Oppure la materia : Celluloide che ha l’UN2000 ed è in classe 4.1 dei solidi infiammabili , ha la disposizione speciale 383 che cita: 383: “Le palline da ping pong a base di celluloide non sono sottoposte all’ADR quando la massa netta di ogni palla non supera 3,0 g e la massa netta totale delle palle non supera 500 g per collo.”
Oppure altro esempio nel caso delle materie pericolose per l’ambiente UN3077 e UN3082 dal 2015 c’è la disposizione 375 che consente di esentare dal trasporto come merce pericolosa ADR , le materie , confezionati in quantità inferiori a 5 L/Kg per imballaggio semplice o interno. (ripeto : esclusivamente per le materie corrispondenti a UN 3077 e 3082)
Quindi in questi ed altri casi molto particolari c’è l’esonero dalla Nomina del Consulente senza ulteriori prescrizioni, (a parte le prescrizioni standard sempre presenti quali : Tracciabilità della Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura a norma, DDT, Formazione obbligatoria del personale)
Il capitolo 3.4 dell’ADR, invece riguarda le merci / rifiuti imballate in quantità limitata , cioè l’ADR prevede che tutte le materie o quasi se imballate in imballaggio interno di ridotte dimensioni (in genere 1 lt , o in alcuni casi anche 5 lt) e poi in imballaggio esterno con peso massimo consentito per collo di Kg 30, possano viaggiare in esenzione totale. Anche in questo caso c’è l’esonero dalla Nomina del Consulente senza ulteriori prescrizioni, (a parte le prescrizioni standard sempre presenti quali : Tracciabilità della Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura a norma, DDT, Formazione obbligatoria del personale)
Il capitolo 3.5 dell’ADR, riguarda il caso delle di prodotti confezionati in contenitori molto piccoli, es. fiale.
In questi 3 casi di Esenzione Totale dall’ADR (cioè nei casi in cui le materie/rifiuti rispondano ai criteri dei capitoli 3.3, 3.4, 3.5 dell’ADR sopracitati) , il produttore/speditore è esonerato dalla nomina del consulente e non ha ulteriori prescrizioni , (a parte le prescrizioni standard sempre presenti quali : Tracciabilità della Classificazione, Imballaggio ed etichettatura a norma, DDT, Formazione obbligatoria del personale).
Ma questi sono casi particolari poco frequenti nell’ambito rifiuti. Guardiamo invece cosa ha previsto il nuovo decreto per i casi più diffusi. :
2.2) Trasporto in colli
Art. 4 : Casi di esenzione per trasporti in colli
Sono esonerate dalla nomina del Consulente anche le aziende che fanno trasporti in esenzione parziale in base all’1.1.3.6.
L’1.1.3.6 è un capitolo dell’ADR che associa ad ogni materia una categoria da 0 a 4 (chiamata categoria di trasporto) . In base alla categoria assegnata tale materia ha un limite di peso per Unità di carico (singolo trasporto). Se tale limite non viene superato il trasporto può essere fatto in esenzione parziale secondo appunto i principi dell’1.1.3.6.
Nel caso si carichino più materie di categorie di trasporto diverse sulla stessa unità di trasporto è necessario utilizzare i coefficienti di moltiplicazione diversi per ogni categoria (previsti all’ 1.1.3.6.4). Alla fine il valore finale ottenuto dalla somme dei valori calcolati non deve essere superiore a 1000. Rispettando questo limite si rientra nella cosiddetta “Esenzione parziale” che consente varie agevolazioni tra cui anche l’esonero dalla nomina del consulente, ma con l’aggiunta di alcune prescrizioni elencate nel paragrafo successivo
2.2.1) Prescrizioni per chi è Esentato dalla Nomina in base all’Art. 4 Cioè se rispetta i limiti dell’ 1.1.3.6 , Esenzione Parziale:
In questo caso, per chi è esentato dalla nomina perché rispetta i limiti dell’ 1.1.3.6, (ecco la prima novità del Decreto) , l’Art. 4 pone delle ulteriori prescrizioni :
1. Numero di operazioni limitate:
Come indicato all’Art. 4 lett. a), l’esonero dalla Nomina del consulente è possibile se fai viaggi in esenzione parziale in numero inferiore a:
-Al massimo 24 operazioni per anno solare
-Al massimo 3 operazioni al mese
Se superi questi limiti anche se fai viaggi in esenzione parziale devi nominare il consulente.
2. Obbligo di Tenuta del Registro ADR
Inoltre l’Art. 4 lett. c) inserisce un’altra novità:
L’azienda deve tenere un apposito registro interno di monitoraggio su cui riportare:
Data
Tipo operazione
Dati di classificazione della materia ( N° ONU, Descrizione Ufficiale)
Classe
Etichette
Tipo di imballaggio
Quantità netta
Tale Registro deve essere conservato per 5 anni e reso disponibile per gli Enti di Controllo.
2.2.2) Prescrizioni standard
Rimane sottinteso il rispetto delle prescrizioni standard : Tracciabilità della Classificazione, Imballaggi ed etichettatura a norma, compilazione del DDT, Formazione obbligatoria del personale.
2.3) Spedizioni occasionali alla Rinfusa o in Cisterna
Sono esentate dalla nomina del consulente le imprese che operano nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni (anche se superano i limiti di esenzione previsti all’1.1.3.6 dell’ADR ):
Riporto dall’Articolo 5:
Art. 5: Casi di esenzione per spedizioni occasionali (N.B.: per spedizioni alla rinfusa o in cisterna)
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e’ di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno,
Quindi per il trasporto alla rinfusa o in cisterna si dovranno rispettare i limiti indicati nelle lettere a), b), c), e d) compilare il Registro ADR.
In caso contrario si dovrà nominare il Consulente ADR.
3) Tabella Riassuntiva
Per facilitare la comprensione ho predisposto una tabella riepilogativa dove la parte gialla (caratteri in grassetto) riguarda le attuali prescrizioni, in vigore dal 21-09-2023 , mentre la parte azzurra riguarda le prescrizioni precedenti ora abrogate.
4) Riepilogo
Riepilogando, cosa devi fare dal 21-09-2023:
Ecco il tuo vademecum :
4.1) VADEMECUM PER TRASPORTO IN COLLI
Se fai trasporto in colli devi
a) Conoscere la Categoria di trasporto del o dei tuoi rifiuti (chiedendo al tuo Consulente ADR di Riferimento)
b) Conoscendo la Categoria di Trasporto puoi verificare quale limite di peso per unità di trasporto devi rispettare per rientrare nella cosiddetta : Esenzione Parziale indicato nella tabella 1.1.3.6. che ti riassumo di seguito :
Categoria | Limite di peso | Coefficiente in caso di piu materie caricate |
Cat. 0 | 0 | – |
Cat. 1 | 50 o 20 | 20 o 50 |
Cat. 2 | 333 | 3 |
Cat. 3 | 1000 | 1 |
Cat. 4 | illimitato | – |
In caso di spedizione di più materie con diverse Categorie di Trasporto, come indicato dall’ 1.1.3.6.4, devi moltiplicare il peso di ognuna con il rispettivo coefficiente .
Poi devi sommare i valori calcolati di ogni materia.
Il valore ottenuto dalla somma , deve essere inferiore a 1000. In caso contrario non sei in esenzione parziale e devi nominare ufficialmente il Consulente ADR prima di fare la spedizione.
c) Una volta fatta la spedizione devi iniziare a tenere il tuo registro ADR (conservandolo per 5 anni) riportando i seguenti dati :
FAC-SIMILE REGISTRO PER TRASPORTO IN COLLI
Data | Tipo Operazione | Rispetto limiti esenzione | N° ONU | Descrizione ufficiale | Classe | Etichette | G.I. | Categ. di Trasporto | Tipo Imballaggio | Quantità Netta | |
. . | |||||||||||
. . | |||||||||||
. . | |||||||||||
Totale n° Operazioni mese solare / X/3 | |||||||||||
Progressivo Operazioni mese/anno solare X/24 |
d) Devi tenere controllato il numero di spedizioni in modo da non superare :
-Max N° 24 operazioni per ogni anno solare
-Max N° 3 operazioni per mese
4.2) VADEMECUM PER TRASPORTO ALLA RINFUSA O IN CISTERNA
Se fai trasporto alla rinfusa o in cisterna puoi non rispettare i limiti dell’esenzione parziale ma devi eseguire i seguenti passaggi :
a) Conoscere la Categoria di trasporto del o dei tuoi rifiuti e il G.I. (Gruppo Imballaggio). Se i tuoi rifiuti sono di Cat. Trasporto 3 o 4 oppure di G.I. III, allora puoi evitare la nomina e proseguire con i prossimi punti
b) Una volta fatta la spedizione devi iniziare a tenere il tuo registro ADR (conservandolo per 5 anni) riportando i seguenti dati :
FAC-SIMILE REGISTRO PER TRASPORTO RINFUSA O CISTERNA
Data | Tipo Operazione | Rispetto limiti esenzione | N° ONU | Descrizione ufficiale | Classe | Etichette | G.I. | Categ. di Trasporto | Tipo confezionamento | Quantità Netta | |
. . | . . Rinfusa
. . Cisterna |
||||||||||
. . | . . Rinfusa
. . Cisterna |
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. . | . . Rinfusa
. . Cisterna |
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Totale Quantità Ton (XX Ton) | |||||||||||
Progressivo Totale (XX/50 Ton) | |||||||||||
Totale n° Operazioni mese solare : X/2 | |||||||||||
Progressivo Operazioni mese/anno solare X/12 |
c) Devi tenere controllato il numero ed il peso delle spedizioni in modo da non superare :
-Max N° 12 operazioni per ogni anno solare
-Max N° 2 operazioni per mese
-Max 50 ton per anno solare
Se rispetti tutti questi passaggi puoi non nominare ufficialmente il Consulente ADR . In caso contrario devi farlo prima di fare la spedizione .
5) Sanzioni
Le sanzioni per mancata nomina e mancata comunicazione della nomina possono arrivare a € 48.000,00 . (D.Lgs 35/2000 Art. 12) Oltre ad eventuali altre conseguenze ben piu gravi in caso ad esempio di incidente o altri imprevisti durante il tragitto fino allo scarico.
Tale sanzione viene applicata anche nel caso di esonero dalla nomina del Consulente ADR ma non si rispettino le prescrizioni previste dal suddetto Decreto del 07-08-23.
6)Riepilogo per Cliente “RifiutiSicuri Top”
Se sei cliente RifiutiSicuri Top, non ti devi preoccupare , terremo noi monitorata la tua situazione , Valutando se puoi usufruire dell’esonero dalla nomina del Consulente ADR. E in caso affermativo , creando e aggiornando il Tuo Registro ADR, che sarà disponibile in formato digitale per gli Enti di Controllo .
Se sei cliente RifiutiSicuri “Plus”, “Assist”, o “Light”, ti daremo comunque l’assistenza necessaria per svolgere con semplicità tale adempimento.
7)Riepilogo per chi non ha già il servizio RifiutiSicuri.
Nel presente articolo ho cercato di darti tutte le informazioni utili per autogestirti , ma ovviamente ti suggerisco per affrontare tutte le tue problematiche in tema ADR e Rifiuti di contattare un Consulente ADR specializzato in Rifiuti , (Si perché ti ricordo che la disciplina ADR nasce per le merci, poi ha integrato anche i rifiuti con delle prescrizioni ad hoc che bisogna conoscere, e molti consulenti ADR sono preparati sulle merci e meno sui rifiuti) oppure se vuoi un servizio di Consulenza abbinato anche ad un servizio di Control-Assistenza che ti affianchi in continuazione dandoti la massima tranquillità e facendoti perdere meno tempo possibile, unisciti a Noi insieme agli altri nostri partner RifiutiSicuri.
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Un cordiale saluto e sempre …
…Buoni rifiuti !
P.Fabio Tamassia